
Fino a che punto un operatore può discostarsi dal CCNL indicato
in gara? L’equivalenza economica può essere costruita “ex post”,
intervenendo sulle singole voci retributive? E soprattutto: il
superminimo può davvero colmare il divario tra due contratti
collettivi?
A queste domande risponde in senso negativo la sentenza
del Consiglio di Stato 24 aprile 2026, n. 3209, che
affronta un tema divenuto centrale dopo l’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 36/2023: la possibilità per l’operatore
economico di applicare un contratto collettivo diverso da quello
indicato dalla stazione appaltante e, soprattutto, le condizioni
entro cui tale scelta può ritenersi legittima.
Il punto non riguarda tanto la libertà di scelta del
CCNL, espressamente riconosciuta dall’art. 11 del Codice,
quanto i limiti entro cui essa può essere esercitata senza
comprimere la tutela dei lavoratori. È su questo piano che
si colloca la dichiarazione di equivalenza, la cui operatività
resta vincolata a presupposti precisi e verificabili.
CCNL diverso negli
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