

Cosa accade se in un contratto di locazione
soggetto a cedolare secca viene inserita una
clausola penale? Bisogna pagare l’imposta di
registro? O questa viene assorbita dal regime sostitutivo?
Cedolare secca: la tassazione delle clausole penali
Sono questi gli interrogativi al centro della risposta
dell’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2025, n. 146
con cui l’Amministrazione finanziaria ha chiarito definitivamente
il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, delle
clausole penali inserite nei contratti di locazione abitativa
regolati dalla cedolare secca.
L’istante intendeva stipulare un contratto di locazione
abitativa (categoria catastale A/3), con durata 4+4 e opzione per
la cedolare secca ex art. 3, comma 11, d.lgs. n. 23/2011.
Nel contratto era prevista una clausola penale che stabiliva, in
caso di ritardata riconsegna dell’immobile, l’obbligo per il
conduttore di versare:
- un importo pari al canone mensile per ogni mese di occupazione
senza titolo; - una somma di 10 euro per ogni giorno di ritardo.
Da qui il dubbio:
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