
Il GSE può arrivare a rigettare una richiesta di certificati
bianchi perché manca un documento che, al momento della
presentazione dell’istanza, non era previsto? E fino a che punto
può spingersi il potere istruttorio quando si tratta di verificare
una richiesta di certificazione dei risparmi?
Il tema non è solo teorico, perché riguarda direttamente il modo
in cui vengono gestiti i procedimenti incentivanti e, soprattutto,
il livello di affidabilità delle regole su cui gli operatori
costruiscono le proprie attività.
A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato che, con la
sentenza n.
1425 del 23 febbraio 2026, è intervenuto proprio su
questo punto, chiarendo un aspetto che nella pratica operativa ha
un peso decisivo: il controllo è pienamente legittimo, ma non può
fondarsi su obblighi documentali che non esistevano al momento
della domanda.
Diniego dei certificati bianchi: i fatti esaminati dal
Consiglio di Stato
La vicenda ha riguardato una società di servizi energetici che
aveva
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