
Può la stazione appaltante attribuire punteggio
premiale a un’impresa che, in luogo della certificazione
della parità di genere, presenti solo il rapporto biennale
sulla situazione del personale maschile e femminile?
E, soprattutto, fino a che punto è consentito
interpretare in modo “estensivo” le clausole della lex
specialis quando si tratta di premialità volte a
valorizzare politiche sociali e organizzative d’impresa?
Certificazione parità di genere: illegittima l’equipollenza con
altri documenti
A fare chiarezza è il TAR Calabria con la
sentenza del 28
ottobre 2025, n. 1770, che offre un contributo
significativo all’applicazione dell’art. 108, comma 7, del
d.lgs. n. 36/2023, nel rapporto con la disciplina
della certificazione di parità di genere di cui
all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice
delle pari opportunità).
La controversia nasce nell’ambito di una gara per una
fornitura la cui aggiudicazione era stata impugnata dalla
seconda classificata, contestando l’attribuzione di un
punteggio premiale di 5 punti alla concorrente
vincitrice per il possesso della certificazione della
parità di
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