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Cessione del credito a chiunque purché cliente banca: la novità sblocca soldi – InvestireOggi.it

Cessione del credito a chiunque purché cliente banca: la novità sblocca soldi - InvestireOggi.it
Come compilare la richiesta di cessione del credito: quali dati servono, quali no e che cosa succede in caso di errori

Le banche avranno maggiori possibilità di cessione del credito. Infatti, con un emendamento approvato in fase di conversione in legge del decreto Aiuti, viene previsto che la cessione del credito da parte delle banche potrà essere effettuata anche nei confronti delle imprese e delle partite iva che hanno un volume di affari ridotto. La cessione non sarà ammessa nei confronti dei consumatori finali.

Dunque, viene meno il riferimento ai clienti professionali che limitava di molto la platea dei soggetti in favore di quali può essere ceduto il credito da bonus edilizi: superbonus, ecobonus, bonus facciate, ecc.

La Cessione del credito. Le regole ad oggi in essere

Ad oggi, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, la cessione del credito è libera solo nel primo passaggio.

Dunque:

  • la prima cessione, anche da sconto in fattura, può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto anche privato;
  • la 2° e la 3° solo nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia (soggetti qualificati).

Una volta che le banche sono venute in possesso del credito, possono cederlo direttamente ai loro correntisti che siano clienti business (o clienti professionali), senza la necessità che sia previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”. I correntisti non hanno possibilità di ulteriore cessione del credito acquisito.

Sono sconsiderati clienti business:

  • banche;
  • imprese di investimento;
  • altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  • organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
  • i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  • soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
  • agenti di cambio.

Anche le imprese di grandi dimensioni sono considerate clienti business o professionali. Per imprese di grandi dimensioni si intende le imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio: 20 000 000 EUR; – fatturato netto: 40 000 000 EUR;  fondi propri: 2 000 000 EUR.

Le novità sulla cessione del credito

In fase di conversione in legge del decreto Aiuti, è stato approvato un emendamento che interviene proprio sulla platea dei soggetti in favore dei quali le banche possono cedere il credito.

In particolare, è previsto che le banche potranno cedere i crediti in favore dei oggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206/2005.

Ciò consentirà alle banche di cedere il credito anche ai titolari di partita iva siano essi imprenditori individuali o professionisti. Fermo restando il limite massimo delle 4 cessioni.

Rimane fermo che che colui che acquista il credito dalla banca deve essere titolare di un conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.

Le novità qui in commento, si applicheranno anche per i vecchi lavori  per i quali è già stata inviata al Fisco la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Aiuti prima che le novità in commento diventino effettivamente operative.

Argomenti: Detrazione 110, Fisco e tasse

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