
Chi compra un lotto in un piano attuativo deve realizzare anche
le opere previste dalla convenzione urbanistica? Un accordo
successivo firmato solo da alcuni può liberare gli altri
proprietari dagli impegni assunti? E chi resta paga tutto, se il
Comune ha già transatto con parte degli obbligati?
A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la
sentenza n.
2351 del 19 marzo 2026, che chiarisce una delle
verifiche più sottovalutate quando si compra un terreno:
controllare se l’area ricade in un piano attuativo. Gli obblighi
assunti con una convenzione urbanistica, infatti, seguono il lotto
e ricadono su chi lo acquista. Il nuovo proprietario può così
ritrovarsi tenuto a realizzare un’opera che non ha mai promesso a
nessuno, e non gli serve a nulla il fatto di non aver firmato la
convenzione, di non far parte del consorzio dei lottizzanti o di
aver comprato prima che un accordo successivo venisse
trascritto.
A legare
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