
Una chiusura in vetro di una porzione ridotta di
terrazzo può essere trattata come
pertinenza? Basta utilizzare il vetro e limitare
l’impatto visivo per uscire dal perimetro della nuova costruzione o
della trasformazione di un organismo edilizio già esistente?
E ancora: il Comune, prima di ordinare la demolizione ai sensi
dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, deve già valutare la
possibilità di applicare la sanzione pecuniaria
sostitutiva?
A tutti i quesiti ha risposto negativamente il Consiglio
di Stato con la sentenza
del 16 marzo 2026, n. 2190, chiarendo che quando un
manufatto crea uno spazio stabilmente chiuso,
comporta un incremento volumetrico e presenta una
propria incidenza urbanistico-edilizia, esso esula dalla nozione di
pertinenza e richiede un titolo edilizio adeguato. Allo stesso
modo, ha ribadito che l’eventuale fiscalizzazione
dell’abuso può essere valutata solo in una fase esecutiva
successiva e non incide sulla legittimità dell’ordinanza di
demolizione.
Chiusura terrazzo: tra edilizia libera e nuova
costruzione, interviene il Consiglio di Stato
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