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Chiusura terrazzo: quando non è una VEPA ma una nuova costruzione

Chiusura terrazzo: quando non è una VEPA ma una nuova costruzione

Una chiusura in vetro di una porzione ridotta di
terrazzo
può essere trattata come
pertinenza? Basta utilizzare il vetro e limitare
l’impatto visivo per uscire dal perimetro della nuova costruzione o
della trasformazione di un organismo edilizio già esistente?

E ancora: il Comune, prima di ordinare la demolizione ai sensi
dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, deve già valutare la
possibilità di applicare la sanzione pecuniaria
sostitutiva
?

A tutti i quesiti ha risposto negativamente il Consiglio
di Stato
con la sentenza
del 16 marzo 2026, n. 2190
, chiarendo che quando un
manufatto crea uno spazio stabilmente chiuso,
comporta un incremento volumetrico e presenta una
propria incidenza urbanistico-edilizia, esso esula dalla nozione di
pertinenza e richiede un titolo edilizio adeguato. Allo stesso
modo, ha ribadito che l’eventuale fiscalizzazione
dell’abuso
può essere valutata solo in una fase esecutiva
successiva e non incide sulla legittimità dell’ordinanza di
demolizione.

Chiusura terrazzo: tra edilizia libera e nuova
costruzione, interviene il Consiglio di Stato

Il
…continua a leggere

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