
Si può davvero “correggere” un
abuso intervenendo, tramite CILA, solo su una parte dell’immobile?
Oppure, quando la trasformazione è complessiva, serve
necessariamente tornare indietro fino all’ultimo titolo che
documenta lo stato legittimo?
Nella disciplina edilizia, il concetto di stato
legittimo è passato da criterio ricostruttivo
utilizzato nei contenziosi a vero e proprio presupposto
operativo dell’attività edilizia per cui non si tratta più
soltanto di individuare “a posteriori” la regolarità di un
immobile, ma di verificare
“a monte” se esistono le condizioni per poter
intervenire, anche con strumenti dichiarativi come
CILA e SCIA.
Su questo terreno si inserisce la
sentenza del TAR Lombardia, sez. Milano, 22 aprile 2026, n.
1863, affrontando un caso interessante: il
tentativo di ricondurre un immobile entro lo stato legittimo
attraverso interventi selettivi, formalmente
corretti ma sostanzialmente
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