
Tra gli obiettivi principali previsti nella bozza di
disegno di legge delega per la redazione del futuro Codice
dell’edilizia e delle costruzioni vi è il riordino del
rapporto tra categorie di intervento edilizio e relativi titoli
abilitativi.
Per individuare correttamente il titolo necessario per l’avvio
di un intervento, infatti, una volta ricostruito lo
stato legittimo dell’immobile, occorre procedere con
la qualificazione
giuridica dell’intervento ai sensi dell’art. 3 del
d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) e, solo
successivamente, determinare il relativo regime amministrativo.
È proprio su questo passaggio che, nella pratica professionale,
emergono le maggiori criticità, soprattutto con riferimento
all’utilizzo della comunicazione di inizio lavori
asseverata, la CILA, disciplinata
dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001.
La CILA, nata come strumento di
semplificazione, si è progressivamente trasformata in uno
dei punti più controversi del sistema, anche a
causa delle difficoltà
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