
Può una CILA o una SCIA
mettere davvero al riparo un intervento edilizio che, per
consistenza, funzione e impatto sul territorio, avrebbe richiesto
invece il permesso di costruire? È sufficiente la
presentazione di un titolo semplificato per sostenere che
l’attività edilizia si sia comunque “stabilizzata” sul piano
amministrativo? E fino a che punto il decorso del tempo può
incidere sul potere del Comune di reprimere un abuso
edilizio?
Sono domande che nella pratica professionale emergono con
estrema frequenza e che trovano una risposta particolarmente chiara
nella sentenza del Consiglio
di Stato 16 marzo 2026, n. 2176, con cui Palazzo Spada
ha ribadito un principio che, nonostante la sua apparente ovvietà,
continua a essere sistematicamente frainteso: non è il
titolo edilizio presentato dal privato a
determinare la legittimità dell’intervento, ma è la reale natura
dell’intervento a imporre il titolo necessario. In altri termini,
la qualificazione giuridica dell’opera precede e
condiziona la scelta del titolo, e non viceversa.
Quando questa corrispondenza viene
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