
La sentenza n. 3748/2025 del TAR Sicilia ha chiarito un punto cruciale per l’applicazione del Superbonus 110%: il Comune non può sospendere i lavori edilizi avviati con CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) per la mancata attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Tale requisito, infatti, non è previsto dalla normativa vigente per questa tipologia di intervento agevolato.
Il caso riguardava un edificio residenziale degli anni ’30, oggetto di lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico. Il proprietario aveva presentato regolare CILAS, indicando gli estremi del titolo edilizio originario e la data di completamento dell’immobile, come previsto dalla normativa. Tuttavia, il Comune ha successivamente contestato una presunta difformità tra l’altezza interna rilevata e quella risultante dalle planimetrie storiche, sostenendo che vi
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