
Quando una clausola del bando diventa davvero
un ostacolo alla partecipazione? È sufficiente che introduca un
margine di incertezza nella valutazione economica dell’operazione
per poterla qualificare come immediatamente
escludente?
Oppure, anche in presenza di elementi poco chiari, l’operatore
economico è comunque chiamato a misurarsi con il rischio
fisiologico dell’attività imprenditoriale, traducendo
quell’incertezza in una valutazione economica consapevole?
Sul tema dell’impugnazione immediata delle clausole della lex
specialis si è soffermato il TAR Lazio con la
sentenza del 26
luglio 2025, n. 14816, intervenendo in modo puntuale
sull’onere di allegazione e sulla prova gravante sull’operatore
economico che lamenti l’impossibilità di formulare un’offerta
seria, consapevole e competitiva.
La decisione chiarisce che non ogni incertezza,
neppure se incidente sulla stima del valore economico
dell’operazione, è idonea a qualificare una clausola come
immediatamente escludente.
Il Collegio richiama un principio spesso sottovalutato: la
distinzione tra ciò che rende impossibile la
formulazione dell’offerta e ciò che, invece, incide soltanto sulla
alea commerciale dell’operazione. Una differenza
importante non solo ai
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