
Le stazioni appaltanti possono attribuire punteggi
premiali agli operatori economici che dispongono già di
sedi, sportelli o personale nel territorio interessato
dall’appalto? Con il D.Lgs. n. 36/2023 le cosiddette
“clausole territoriali” sono sempre legittime
oppure continuano a incontrare i limiti derivanti dai principi di
concorrenza e di parità di trattamento?
E quando l’esigenza dell’amministrazione è quella di assicurare
una presenza stabile sul territorio, è corretto valorizzarla come
criterio di valutazione dell’offerta oppure deve
essere configurata come obbligo da rispettare in fase di
esecuzione?
Sono questi gli interrogativi affrontati
dall’ANAC con la Delibera del 24
giugno 2026, n. 244, che offre un’importante
lettura applicativa dell’art. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e
chiarisce come le clausole territoriali debbano essere costruite
per non trasformarsi in indebite restrizioni della concorrenza.
Clausole territoriali e criteri premiali: interviene ANAC
Il parere trae origine dalla segnalazione di un operatore
economico in riferimento alla procedura per l’affidamento in
concessione del servizio di riscossione delle entrate tributarie
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