
Il d.lgs. n. 36/2023 ha
ridisegnato in modo significativo la disciplina dei requisiti
speciali di partecipazione, distinguendo in maniera più marcata tra
regole generali –
contenute nell’art. 100 e nell’Allegato II.12 – e regimi speciali riferiti a
particolari categorie di appalti, tra cui quelli di lavori di
rilevante importo, disciplinati dall’art. 103.
Questa scelta di sistema,
tuttavia, non si è tradotta in un assetto normativo immediatamente
coerente. Nella prima fase applicativa del Codice è rimasto infatti
un margine di incertezza
per le stazioni appaltanti, dovuto alla coesistenza di
disposizioni diverse, entrambe di rango primario, che individuavano
criteri differenti per la dimostrazione della capacità
economico-finanziaria.
È proprio all’interno di
questo scenario, segnato da una antinomia normativa interna, risolta solo
successivamente dal legislatore con il Correttivo 2024, che si
colloca la sentenza
del Consiglio di Stato del 24 dicembre 2025, n. 10297,
chiamata a chiarire
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