
Quando si parla di incentivi alle funzioni tecniche, uno dei
punti più discussi riguarda la responsabilità dell’accertamento e
dell’attestazione delle attività svolte. A chi spetta davvero
questo compito? Il comma 4 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023
(Codice dei contratti) sembra attribuire il ruolo al
“responsabile di servizio… sentito il RUP”, ma quel
“che accerta e attesta” a chi si riferisce? È il dirigente
che certifica, lasciando al RUP una funzione meramente istruttoria,
oppure è il RUP a dover confermare le attività svolte dai colleghi?
E come si inserisce, in questo quadro, la questione più delicata
dell’incentivazione del personale dirigenziale, dove il rischio di
conflitto di interessi diventa particolarmente evidente?
Incentivi alle funzioni tecniche e attestazione delle attività:
il parere del MIT
Non sono domande puramente teoriche ma dubbi molto presenti
nella pratica quotidiana delle stazioni appaltanti, anche perché
negli ultimi anni la disciplina è stata oggetto di aggiornamenti e
interpretazioni talvolta non perfettamente coincidenti.
Ha risposto a questi dubbi il Supporto Giuridico del Ministero
delle Infrastrutture
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