
Il collaudo tecnico-amministrativo non può
trasformarsi in una fase sospesa a tempo indeterminato, lasciando
l’appaltatore vincolato al contratto per anni senza la chiusura
contabile dell’appalto, il pagamento del saldo finale e la
definizione conclusiva del rapporto.
È questo il principio affermato dalla Corte di Appello
di Catania con la sentenza
dell’11 maggio 2026, n. 662, in relazione a un caso di
inerzia della stazione appaltante nella fase
successiva all’ultimazione delle opere.
Una pronuncia particolarmente interessante, con la quale si
chiarisce che il mancato collaudo protratto oltre
i termini previsti dalla legge e dal capitolato non rappresenta una
semplice irregolarità amministrativa, ma può integrare un vero e
proprio grave inadempimento contrattuale della PA,
tale da giustificare la risoluzione dell’appalto ai sensi degli
artt. 1453 e 1455 c.c.
Mancato collaudo e grave inadempimento della stazione appaltante:
le conseguenze
La vicenda nasce da un appalto relativo ai lavori di adeguamento
normativo di un edificio scolastico, aggiudicato nel 2006
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