
Quando la costituzione di un Collegio Consultivo
Tecnico rientra nell’esercizio di un potere amministrativo
e quando, invece, si colloca sul terreno dell’autonomia
contrattuale?
Le sue determinazioni possono essere impugnate davanti al
giudice amministrativo oppure, se qualificate come lodo
contrattuale, la tutela si sposta necessariamente sul giudice
ordinario? E cosa accade quando una delle parti contesta
l’imparzialità dei componenti scelti?
Sono gli interrogativi affrontati dal TAR
Veneto con la sentenza del
5 novembre 2025, n. 1999, destinata ad assumere
rilievo in tutti i contesti in cui stazioni appaltanti e operatori
ricorrono al CCT in forma facoltativa, ai sensi
del d.lgs. n. 36/2023.
CCT facoltativo e giurisdizione: il TAR chiarisce la
natura dell’accordo
Il caso trae origine da un complesso rapporto concessorio
relativo alla realizzazione e gestione di un’infrastruttura
stradale. Tra concedente e concessionario era emersa una divergenza
significativa sull’aggiornamento del canone di
disponibilità, con posizioni tecniche ed economiche non
conciliabili.
Dopo mesi di interlocuzioni, le parti hanno deciso di attivare
un Collegio Consultivo Tecnico
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