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Compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. 42/2004: il CGARS chiarisce chi paga la sanzione

Compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.Lgs. 42/2004: il CGARS chiarisce chi paga la sanzione

Chi deve pagare la somma dovuta dopo l’accertamento di
compatibilità paesaggistica previsto dall’art. 167 del D.Lgs. n.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)? La richiesta
economica può essere rivolta anche ai successivi proprietari
dell’immobile oppure riguarda soltanto chi ha realizzato l’abuso? E
cosa accade quando, dopo il condono edilizio, il bene viene
trasferito mediante donazione o compravendita?

Quando si parla di abusi edilizi e condono, gli effetti delle
vecchie sanatorie “straordinarie” continuano ancora oggi a produrre
contenziosi e questioni interpretative tutt’altro che marginali.
Uno dei temi più delicati riguarda proprio il rapporto tra il
procedimento di compatibilità paesaggistica e la somma dovuta ai
sensi dell’art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 per le opere
eseguite in assenza dell’autorizzazione paesaggistica.

L’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
disciplina infatti il procedimento di accertamento della
compatibilità paesaggistica per gli interventi abusivi rientranti
nei casi previsti dalla legge, prevedendo il parere vincolante
della Soprintendenza e la decisione dell’autorità competente entro
termini perentori. Il comma
…continua a leggere

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