

È sempre dovuto il compenso al professionista anche se
l’intervento non si realizza? Come può il tecnico dimostrare il
conferimento dell’incarico? Chi è tenuto al pagamento in caso di
coinvolgimento di un General Contractor? E come può il
professionista provare l’ammontare del proprio credito?
Sono domande che i tecnici si trovano sempre più spesso a porsi.
A fornire risposta è il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 420
del 17 febbraio 2025, nell’ambito di una controversia promossa da
un ingegnere nei confronti del proprio committente (proprietario
dell’immobile), finalizzata al riconoscimento di un compenso
professionale di circa 10.000 euro per attività di studio
preliminare (prefattibilità sisma bonus) relativa a interventi poi
mai realizzati.
Le difese del committente
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha sostenuto:
- di non aver mai formalizzato alcun incarico nei confronti del
professionista; - che mancasse adeguata prova dell’attività asseritamente
svolta; - di aver incaricato un terzo soggetto, in qualità di General
Contractor, di gestire gli interventi, compresa la nomina dei
professionisti e la relativa assunzione degli obblighi
economici; - che,
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