
Una concessione di costruzione e gestione, una
volta affidata all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, non
può essere oggetto, durante la sua esecuzione, di interventi che ne
alterino struttura, equilibrio economico e presupposti
originari.
È questo il principio riaffermato da ANAC nel
Parere di funzione
consultiva dell’11 marzo 2026, n. 7,con cui
l’Autorità è intervenuta su una vicenda relativa alla gestione di
una struttura da parte di un’Amministrazione comunale, riconducendo
entro i confini previsti dalla normativa gli spazi di intervento
sul rapporto concessorio, soprattutto nei casi in cui il
concessionario chieda la
Concessioni: perché non possono essere modificate nella fase
esecutiva
Il caso riguarda una concessione del 2004, disciplinata quindi
dalla Legge n. 109/1994 e dal d.P.R. n.
554/1999, anche per quanto riguarda la fase esecutiva.
Proprio per questo ANAC chiarisce espressamente che non trovano
applicazione le disposizioni del d.Lgs. n.
36/2023, che riguardano le procedure avviate
successivamente alla sua entrata in vigore.
Il dato normativo, tuttavia, non incide sulla sostanza
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