
Una proposta progettuale premiata nell’ambito di un concorso può
essere utilizzata, in una successiva gara, come servizio di
ingegneria e architettura? È sufficiente che l’amministrazione che
ha bandito il concorso ne abbia riconosciuto la spendibilità
curriculare oppure, quando il nuovo disciplinare richiede servizi
effettivamente espletati, occorre verificare quale attività
professionale sia stata realmente svolta?
A rispondere negativamente è il TAR Lazio,
Roma, sez. II bis, con la
sentenza 28 luglio 2026, n. 13747, relativa a una
procedura negoziata per l’affidamento di un appalto integrato,
nella quale la seconda classificata ha contestato il possesso dei
requisiti tecnico-professionali dei progettisti indicati
dall’aggiudicataria.
Concorsi di progettazione e requisiti dei progettisti: il nodo
della gara
Nel caso esaminato, la procedura si era conclusa con uno scarto
minimo tra la prima e la seconda classificata, che ha impugnato
l’esito della gara contestando, tra gli altri profili, alcune
esperienze utilizzate per dimostrare i requisiti
tecnico-professionali dei progettisti indicati
dall’aggiudicataria.
Le referenze
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