
Un condono edilizio rilasciato ai sensi della Legge n.
724/1994 basta, da solo, a far cadere l’ordine di
demolizione disposto in sede penale? E ancora: se il
giudice richiama in modo improprio la doppia
conformità, ma dagli atti emerge che l’intervento
condonato non era un vero ampliamento bensì una
trasformazione radicale del manufatto, l’ordine di
demolizione può comunque restare fermo?
A rispondere a entrambi i quesiti è la Corte di
Cassazione con la sentenza
del 25 febbraio 2026, n. 10073, chiarendo i rapporti
tra doppia conformità, condono edilizio e possibile revoca
dell’ordine di demolizione, distinguendo nettamente tra
errore giuridico e consistenza reale
dell’abuso.
Sebbene la doppia conformità non sia richiesta per la sanatoria
ex Legge n. 724/1994, questo non salva
automaticamente dalla sanzione demolitoria. Se infatti il quadro
fattuale accertato dal giudice dell’esecuzione mostra che l’opera
realizzata è diversa, più ampia e frutto anche di un
illecito frazionamento delle domande di condono,
la revoca dell’ordine di demolizione può
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
