
Può una pratica di condono edilizio rimanere bloccata per anni a
causa del silenzio della Soprintendenza? Cosa può fare il privato
quando l’amministrazione non si pronuncia sulla richiesta di
compatibilità paesaggistica necessaria per definire il
procedimento? E soprattutto, la pubblica amministrazione può
restare inerte quando ritiene la domanda infondata oppure ha
comunque l’obbligo di concludere il procedimento con un
provvedimento espresso?
Su questi interrogativi si è pronunciato il TAR Sicilia, sez. di
Palermo, con la sentenza
n. 1581 del 1° giugno 2026, che affronta uno dei
profili più delicati del rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione, ossia il silenzio serbato su un’istanza di
compatibilità paesaggistica necessaria alla definizione di una
pratica di condono edilizio. La pronuncia non affronta il merito
della compatibilità paesaggistica dell’opera né la fondatezza della
domanda di condono, ma richiama con particolare chiarezza i
principi che governano l’inerzia amministrativa e i rimedi che
l’ordinamento mette a disposizione del privato.
Condono edilizio e parere paesaggistico: la vicenda
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