
Per anni il rapporto tra condono edilizio e stato legittimo è
rimasto uno dei punti più controversi dell’intero sistema
urbanistico-edilizio. Da una parte l’idea, molto diffusa nella
prassi amministrativa, che il condono rappresentasse una sorta di
sanatoria “tollerata”, utile a evitare la demolizione ma incapace
di attribuire all’immobile una piena dignità urbanistica.
Dall’altra una giurisprudenza progressivamente più attenta a
distinguere tra l’abuso originario e gli effetti del titolo in
sanatoria una volta definitivamente rilasciato.
Il problema, del resto, non è mai stato soltanto teorico, perché
stabilire se un immobile condonato possa essere considerato parte
integrante dello stato legittimo significa capire quali interventi
siano oggi realmente consentiti: manutenzione, ristrutturazione,
cambio d’uso, demolizione e ricostruzione, premialità volumetriche,
rigenerazione urbana.
Sul tema si è sviluppato negli anni un articolato dibattito
giurisprudenziale, all’interno del quale assumono particolare
rilievo:
Tre pronunce che, lette insieme, consentono finalmente di
ricostruire un percorso interpretativo molto più coerente di quanto
possa apparire a una prima lettura.
Il punto più interessante è che, in realtà le tre decisioni non
si
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