L’inevitabile conseguenza per un immobile realizzato in assenza
di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali, è la sua demolizione. Lo prevede espressamente l’art.
31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) secondo cui
dall’accertamento dell’abuso edilizio da pare della pubblica
amministrazione si attiva un complesso, lungo e qualche volta
inutile procedimento che dovrebbe condurre verso il ripristino
dello stato legittimo e, quindi, la demolizione della
difformità.
La sanatoria ordinaria e il primo condono edilizio
L’unica possibilità offerta dall’attuale normativa edilizia si
chiama “accertamento di conformità” (art. 36 del Testo Unico
Edilizia, TUE) che consente l’ottenimento del permesso di costruire
in sanatoria ma solo se l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell’intervento abusivo, sia al momento della
presentazione dell’istanza (la “doppia conformità”).
Non tutti sanno (o ricordano) che i contenuti dell’art. 36 del
d.P.R. n. 380/2001 discendono direttamente dall’art. 13 (oggi
abrogato proprio dal TUE) della nota e famigerata Legge 28 febbraio
1985, n. 47, meglio conosciuta
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