
È possibile eseguire nuovi lavori su un immobile interessato da
una domanda di condono ancora pendente? La
presentazione dell’istanza consente di considerare il fabbricato
temporaneamente regolare oppure ogni intervento successivo deve
essere valutato e autorizzato in modo autonomo? E quali conseguenze
derivano dalla presenza di un vincolo
paesaggistico?
Sono le questioni affrontate dal Consiglio di
Stato con la sentenza del
20 luglio 2026, n. 5907, con la quale la Settima
Sezione di Palazzo Spada ha confermato la legittimità dell’ordine
di demolizione adottato nei confronti di un manufatto composto da
una porzione originaria, ancora interessata da una domanda di
condono, e da opere realizzate successivamente senza i titoli
necessari.
Il principio sul quale si fonda la decisione riguarda gli
effetti della domanda di sanatoria durante la pendenza del
procedimento: la mera presentazione dell’istanza non rende
l’immobile provvisoriamente legittimo, né abilita
l’esecuzione di opere ulteriori senza il rispetto della disciplina
edilizia e paesaggistica applicabile.
Condono edilizio pendente e nuovi
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