L’annullamento di un permesso di costruire, in
linea generale, non costituisce un’ipotesi autonoma di abuso
edilizio, bensì è l’evento che rende una data opera,
originariamente legittimata dal permesso stesso, successivamente
abusiva.
Di conseguenza, sarà la natura dell’intervento,
divenuto privo di autorizzazione, a consentirne la classificazione
in termini di abuso edilizio (ampliamento, nuova costruzione,
difformità ecc.) e, quindi, a rendere possibile, o meno, la
sanatoria in base a quanto disciplinato dalla
specifica normativa di riferimento.
Ciò significa che va escluso che, a seguito dell’annullamento
del titolo edilizio, si sia in presenza di una figura di abuso
edilizio a sé stante, rimanendo ferma la possibilità di
presentare una domanda di condono edilizio, anche
ai sensi del D.L. n. 269/2003, che all’art. 32 richiama le norme
relative ai condoni precedenti che ammettevano tale
possibilità.
Terzo condono edilizio: ok alla richiesta anche
con titolo edilizio annullato
Sono questi i passaggi cardine dell’interessante sentenza
del Consiglio di Stato del 19 luglio 2024, n. 6472,
con cui Palazzo
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