
Può la Soprintendenza cambiare idea, a distanza di anni, su un
parere già espresso in sede di condono edilizio? E cosa accade se
un nuovo parere negativo viene emesso senza annullare formalmente
quello precedente, magari favorevole?
Il caso deciso dal TAR Lazio con la sentenza del
30 ottobre 2025, n. 19026, offre l’occasione per
chiarire un principio tanto semplice quanto essenziale per la
certezza dei rapporti tra cittadini e amministrazione: un secondo
parere contrastante è nullo se il primo non è stato revocato o
annullato in autotutela.
Con questa pronuncia, il giudice amministrativo ribadisce
l’importanza della coerenza e della motivazione nell’azione delle
Soprintendenze, specie quando i procedimenti riguardano pratiche di
condono edilizio in aree vincolate.
Secondo parere di compatibilità paesaggistica: nullo se il
primo è ancora efficace
Il caso trae origine da un procedimento di condono edilizio ai
sensi della legge n. 47/1985, relativo ad alcune
opere consistenti nell’apertura di una porzione del solaio di
copertura e
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