
Le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza di
servizi prevista dall’art. 38 del Codice appalti possono sottrarsi
ai tempi fissati dalla norma? Esistono margini per ritenere che
alcuni uffici, soprattutto quelli che operano su interessi
sensibili, possano gestire diversamente termini, proroghe o
richieste istruttorie? Oppure il perimetro disegnato dall’art. 38,
anche nei richiami alla Legge n. 241/1990, è destinato a valere per
tutte le amministrazioni senza eccezioni?
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 4068 del
2 marzo 2026, che aiuta a leggere l’art. 38 del D.Lgs.
n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Il quesito al MIT sulla conferenza di servizi (art. 38, Codice
Appalti)
Il dubbio nasce da una questione operativa ben precisa.
Nell’ambito della conferenza di servizi disciplinata dall’art. 38
del Codice dei contratti, ci si è chiesti se tutte le
amministrazioni chiamate a esprimersi siano effettivamente
vincolate alle tempistiche fissate dalla norma.
Il punto riguarda
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