

Il rilascio del certificato di agibilità non
implica la conformità edilizia e urbanistica di un
manufatto. Piuttosto, l’assenza del titolo edilizio depone per
l’illegittimità del certificato di agibilità in quanto,
considerando la sua specifica finalità come descritta dall’art. 24,
comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), non è possibile legittimamente rilasciare un
certificato di agibilità se non sussiste la conformità ai parametri
normativi di carattere urbanistico e/o edilizio.
Abusi edilizi: il certificato di agibilità non è titolo
abilitativo
A ricordare come agibilità non sia sinonimo di conformità
edilizia è il TAR Lazio con la sentenza del
13 gennaio 2025, n. 553, con cui ha respinto il
ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione di alcune
opere realizzate senza titoli, tra cui l’autorizzazione
paesaggistica, in area sottoposta a vincolo paesaggistico e
idrogeologico.
In particolare, l’ordine di demolizione riguardava 5
diversi manufatti tra pergolati e tettoie, anche di
dimensioni piuttosto consistenti, e la realizzazione di un box in
muratura.
Secondo la ricorrente, le tettoie
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