
Le somme riconosciute dal GSE nell’ambito del conto termico non
riducono il prezzo dovuto all’impresa che ha realizzato l’impianto,
anche quando l’opera risulta difforme rispetto a quanto pattuito,
perché non rappresentano un rimborso dei costi di installazione ma
un contributo erogato da un soggetto terzo sulla base di
presupposti autonomi. È questo il principio che emerge con
chiarezza da una recente sentenza del Tribunale di Belluno
(sentenza num. 214 del 15/10/2025), che merita attenzione per le
ricadute pratiche nella gestione del conto termico, soprattutto
quando l’intervento diventa oggetto di contestazione. Il giudice è
stato chiamato a prendere posizione su un tema che ricorre con
frequenza nella pratica: se e in che misura gli incentivi pubblici
possano incidere sul regolamento economico di un appalto non
eseguito a regola d’arte.
Il contenzioso e le difformità dell’impianto
La controversia nasceva dal mancato pagamento del saldo
richiesto dall’impresa installatrice per la realizzazione di un
impianto di riscaldamento a pellet abbinato a un impianto solare
termico. La committente ha contestato la
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