
Quando un operatore si impegna contrattualmente alla “gestione
del conto termico”, tale espressione non può essere ridotta a una
mera attività di supporto formale, ma integra un’obbligazione
complessa che comprende il presidio dell’intero iter
tecnico-amministrativo necessario all’ottenimento dell’incentivo.
La perdita del contributo per carenze procedurali o documentali può
quindi tradursi in responsabilità contrattuale per l’intero importo
dell’incentivo non riconosciuto.
È questo il principio che emerge con chiarezza da una recente
decisione di merito (sentenza Corte d’Appello di Trento num. 24 del
8 febbraio 2026), che affronta un caso emblematico per imprese
impiantistiche, ESCo e professionisti energetici: sostituzione di
un generatore con una pompa di calore con rigetto dell’istanza da
parte del GSE e successiva azione risarcitoria del committente nei
confronti dell’installatore.
Il dato centrale non è tanto la conformità tecnica
dell’intervento – che anzi risultava rispettare i requisiti
prestazionali – quanto la portata dell’impegno assunto in contratto
con la formula, inserita anche con postilla manoscritta, “gestione
conto termico”.
La
postilla contrattuale come fonte di responsabilità
Nel caso concreto, l’impresa
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