
Quando una prestazione affidata a un’impresa terza può essere
ricondotta a un contratto continuativo di cooperazione? In quali
casi, invece, l’operazione deve essere qualificata come subappalto?
La natura eventuale di un’attività è sufficiente a renderla
secondaria o accessoria?
E il contratto di cooperazione può essere utilizzato per
sopperire alla mancanza di un requisito di qualificazione
dell’offerente? A rispondere è il TAR Sicilia, sez.
staccata di Catania, con la
sentenza del 10 luglio 2026, n. 2032, intervenuta sul
perimetro applicativo dell’art. 119, comma 3, lett. d), del D.Lgs.
n. 36/2023.
La pronuncia ribadisce che la distinzione tra subappalto
e contratto continuativo di cooperazione non dipende dalla
denominazione scelta dalle parti, né dalla durata del
rapporto commerciale, ma dalla natura delle prestazioni, dalle
modalità con cui vengono eseguite e dal soggetto che ne riceve
direttamente il risultato.
Contratti di cooperazione o subappalto?Il TAR
sulle prestazioni affidate al terzo
La controversia riguarda una procedura aperta per l’affidamento
di un
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