
È stata rimessa alla Corte costituzionale la questone di
legittimità dell’art. 5, comma 3, lett. a), della legge regionale
Puglia 30 luglio 2009, n. 14, nella parte in cui subordina la
formazione del titolo edilizio al pagamento del contributo
di costruzione anche per ampliamenti di edifici
unifamiliari entro il limite del 20%, in contrasto con
quanto previsto dall’art. 17, comma 3, lett. b), del d.P.R. n.
380/2001.
Conferma ne è l’ordinanza
del Consiglio di Stato del 19 novembre 2025, n. 9043
che mette al centro del dibattito uno dei nodi strutturali in
materia urbanistica: i limiti dell’autonomia legislativa regionale
quando incide sul regime economico del titolo edilizio fissato
dalla legislazione statale.
La vicenda nasce da una controversia relativa alla richiesta di
rimborso del contributo di costruzione versato per un intervento di
ampliamento di un edificio unifamiliare entro il limite del 20%,
realizzato ai sensi della legge regionale Puglia n. 14/2009.
Il Comune aveva imposto il
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