
Il fatto che un’opera persegua finalità di interesse pubblico è
sufficiente per ottenere l’esenzione dal contributo di
costruzione? Un soggetto privato che opera in convenzione
con la pubblica amministrazione può essere equiparato a un ente
pubblico ai fini urbanistico-edilizi?
E soprattutto: lo svolgimento di un’attività nell’interesse
collettivo consente davvero di superare il principio generale di
onerosità del permesso di costruire?
Si tratta di un tema particolarmente rilevante, soprattutto nei
casi in cui gli interventi edilizi riguardino strutture destinate a
servizi collettivi o attività esercitate in rapporto stabile con la
pubblica amministrazione. Il problema nasce dal delicato equilibrio
tra la funzione urbanistica del contributo di
costruzione, la natura eccezionale delle esenzioni
previste dal legislatore e il ruolo, sempre più frequente,
di soggetti privati chiamati a svolgere attività di interesse
generale.
Su questo aspetto è intervenuto il TAR Lombardia, sez.
Brescia, con la sentenza
del 7 maggio 2026, n. 614, ricordando che
nell’ordinamento edilizio il contributo di costruzione rappresenta
la
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
