
Quando un’amministrazione decide di aderire a una
convenzione Consip, deve davvero giustificarne la
scelta?
È corretto qualificare l’adesione come un affidamento
diretto? E cosa accade quando esiste anche una convenzione
pregressa che copre solo una parte del fabbisogno?
Consip e centrali di committenza: la regola generale secondo il
Consiglio di Stato
Sono i quesiti affrontati dal Consiglio di
Stato con la sentenza
del 19 novembre 2025, n. 9052, chiarendo l’obbligo
di utilizzo dei soggetti aggregatori per le
Amministrazioni e la misura della motivazione richiesta.
La controversia nasce dal ricorso di un operatore che gestiva il
servizio di portierato per un ente locale.
Quando l’Amministrazione ha deciso di aderire all’Accordo
Quadro Consip “Servizi di Facility Management Grandi Immobili”,
l’operatore ha impugnato gli atti, sostenendo che la scelta fosse
immotivata e in contrasto con una convenzione regionale già
disponibile per il solo servizio di portierato.
Il TAR, in primo grado aveva respinto il ricorso, motivo per cui
l’OE ha proposto appello, insistendo sul
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