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Coop produzione e lavoro senza superbonus – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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Per le cooperative di produzione e lavoro, con esenzione da tassazione del reddito prodotto, è da escludere la fruibilità del superbonus del 110%, se non in possesso di altri redditi, anche di capitale, assoggettati a ritenuta. Per le associazioni e società sportive, invece, detrazione maggiorata spettante, ma limitatamente agli interventi eseguiti nella parte dell’edificio destinato a spogliatoi, anche se l’immobile è detenuto per effetto di una convenzione stipulata con l’amministrazione comunale.

Così l’Agenzia delle entrate che, con altre due risposte (nn. 515/2021 e 517/2021), fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020.

Nella prima situazione analizzata (risposta n. 515/2021), l’istante rappresenta una associazione sportiva dilettantistica (Asd), iscritta al registro tenuto dal Coni, che intende eseguire degli interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà comunale, detenuto grazie ad una convenzione stipulata con il comune per il periodo settembre 2020 – settembre 2021; si tratta di un impianto sportivo destinato all’espletamento delle proprie attività, anche didattiche, e a tutte le attività connesse, composto da un campo di calcio in sintetico, una pista per atletica, una palestra grande e una piccola. L’associazione non fornisce alcuna soluzione interpretativa ma chiede se, in virtù di detta convenzione, può eseguire i lavori anzidetti nella palestra grande, beneficiando del superbonus del 110%. Preliminarmente, si evidenzia che, ai sensi del comma 9 dell’art. 119 del dl 34/2020, il 110%, sugli interventi indicati dai commi da 1 a 8, può trovare applicazione se gli stessi sono eseguiti, tra gli altri, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) iscritte nel registro Coni, istituito ai sensi della lett. c), comma 2 dell’art. 5 del dlgs 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; il bonus spetta a colui che sostiene le spese, sia esso possessore in qualità di proprietario o titolare di diritto reale o sia esso un mero detentore dell’immobile, in qualità di locatario e/o comodatario. L’Agenzia delle entrate conferma che l’associazione istante può fruire del 110% poiché, per effetto di una convenzione stipulata con il comune, detiene legittimamente l’immobile di proprietà dell’ente locale. È necessario, però, il preventivo assenso dello stesso comune all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario e la detrazione spetta limitatamente agli interventi di efficientamento energetico eseguiti nella palestra (circ. 24/E/2020).

Con l’ulteriore risposta (n. 517/2021) viene analizzata la posizione di una cooperativa sociale, anche Onlus di diritto, ai sensi del comma 8, dell’art. 10 del dlg 460/1997, di produzione lavoro che fruisce dell’esenzione Ires, ai sensi del comma 1, dell’art. 11 del dpr 601/1973, e che ha intenzione di eseguire interventi rientranti nella disciplina del superbonus, di cui al citato art. 119, sull’immobile destinato alla propria sede sociale. L’istante ritiene di poter beneficiare del 110% in quanto, pur beneficiando del regime di esenzione Ires sul proprio reddito, subisce un vero e proprio prelievo fiscale sostitutivo dell’imposizione diretta sugli interessi attivi bancari, essendo in possesso di redditi di capitale.

L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, conferma che possono beneficiare del superbonus del 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020 i soggetti indicati al comma 9 che possiedono redditi imponibili e, nella fattispecie rappresentata della cooperativa sociale (peraltro, Onlus di diritto) di produzione di lavoro che rientra tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’art. 11 del dpr 601/1973, la stessa agenzia ricorda che è già stato più volte chiarito (circ. 24/E/2020 e 30/E/2020) che il 110% non può spettare, né è possibile esercitare l’opzione di cui all’art. 121 del dl 34/2020, in assenza di redditi imponibili. Tuttavia, stante il fatto che la cooperativa sociale percepisce anche redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta quali soggetti esenti da imposte, sulla base della disciplina specifica di cui agli articoli 10 e 11 del dpr 601/1973 (circ. 150/E/1995), ai sensi del comma 4, dell’art. 26 del dpr 600/1973, per l’agenzia la fruizione della detrazione maggiorata del 110% non risulta preclusa, in presenza di tutti i requisiti e delle condizioni prescritte, con l’ulteriore possibilità di esercitare l’opzione per la cessione e/o sconto, in assenza di una imposta lorda sulla quale operare la detta detrazione.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Source: italiaoggi.it

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