
Nella gestione della sicurezza nei cantieri, fino a che punto il
coordinatore per l’esecuzione deve spingersi nel controllo delle
attività? È sufficiente verificare la documentazione trasmessa
dalle imprese o è necessario seguire l’andamento reale del
cantiere? E quale rilievo assume, ai fini della responsabilità, la
mancata conoscenza dell’avvio delle lavorazioni o della presenza di
una ditta subappaltatrice?
Sono interrogativi che ricadono direttamente sull’estensione
della posizione di garanzia del CSE e sulla concreta configurazione
dei suoi obblighi.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non
può infatti limitarsi ad attendere la trasmissione dei piani di
sicurezza o le comunicazioni delle imprese, ma è tenuto ad
attivarsi per verificare l’effettivo andamento del cantiere e il
rispetto delle condizioni di sicurezza, anche quando non abbia
formale conoscenza dell’avvio delle lavorazioni o della presenza di
imprese subappaltatrici.
È questo il principio che emerge dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 11174/2026, che affronta il tema
degli obblighi del CSE offrendo una lettura particolarmente
rigorosa del dovere di verifica e controllo.
Coordinatore sicurezza: profili di
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