

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24
maggio 2025, n. 119, è in vigore il nuovo Accordo
Stato-Regioni
ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.Lgs. n. 81/2008
(Testo Unico Sicurezza Lavoro), che definisce la
durata, i contenuti minimi e le modalità di verifica dei
percorsi formativi in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
È previsto un periodo transitorio di 12 mesi per
l’adeguamento dei corsi ai nuovi contenuti e una clausola
di riconoscimento dei crediti formativi già
acquisiti.
Sicurezza lavoro: attivi i nuovi percorsi formativi
L’Accordo si completa con l’Allegato A,
pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, nel quale sono
definiti i dettagli su durata, contenuti minimi dei percorsi
formativi e modalità di erogazione.
Tra le novità si segnalano:
- gli aggiornamenti formativi, per i preposti (ogni due anni) e
per le altre figure (ogni cinque anni); - l’obbligo di aggiornamento di molte categorie di corsi entro 12
o 24
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