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Cosa si intende per risparmio energetico – QuiFinanza

Quando si parla di risparmio energetico si fa generalmente riferimento a un insieme di pratiche volte a ridurre i consumi dell’energia che è necessaria per svolgere le varie attività umane. Ma come si può risparmiare energia? Gli interventi possono svilupparsi in due differenti direzioni: nello specifico, è possibile modificare i processi energetici o si può trasformare l’energia stessa.

Il concetto di risparmio energetico, però, ha diverse sfaccettature. Una di queste riguarda il suo particolare uso in relazione alle agevolazioni che i contribuenti statali in Italia possono richiedere e ottenere proprio in virtù dei loro comportamenti per risparmiare energia. Per capire se e come è possibile ottenere tali agevolazioni, è necessario conoscere esattamente la definizione di risparmio energetico secondo l’Agenzia delle Entrate e sapere quali sono gli interventi inclusi in tale ambito.

Cos’è il risparmio energetico secondo l’Agenzia delle Entrate

Abbiamo già accennato alla definizione generale di risparmio energetico, ma è utile ribadire che essa contempla tutti gli interventi finalizzati a modificare i processi energetici allo scopo di ridurre gli sprechi e tutte le pratiche rivolte alla trasformazione dell’energia stessa da una forma all’altra in una maniera più efficiente. In questo secondo caso si parla anche di efficientamento energetico.

All’interno di questo ambito generale, l’Agenzia delle Entrate ha definito in maniera più specifica il concetto di risparmio energetico, al fine di chiarire in quali casi è possibile richiedere le agevolazioni previste dal governo. Secondo la definizione presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate, rientrano nell’ambito del risparmio energetico, anche definito riqualificazione energetica, tutti gli “interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti”.

Chi esegue determinati lavori finalizzati a risparmiare energia in casa (ma non solo), quindi, può detrarre parte delle spese sostenute per essi dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In quest’ultimo caso, però, i titolari di reddito d’impresa possono usufruire della detrazione solo in riferimento ai fabbricati strumentali usati in maniera specifica nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.

Ma quali sono questi lavori per i quali è prevista un’agevolazione fiscale? L’Agenzia delle Entrate ha stilato una guida (attualmente aggiornata al marzo 2019) che descrive i vari tipi di intervento finalizzati al risparmio energetico per i quali è possibile richiedere una detrazione. Tali interventi, i relativi bonus e le modalità di accesso ad essi sono stati oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni. Il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, per esempio, ha introdotto un Superbonus in aggiunta al consueto Ecobonus già previsto da diversi anni in Italia.

Alla luce della Legge di Bilancio 2021, Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha aggiornato l’elenco degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ammessi alle detrazioni fiscali, con relativa aliquota. Il governo Draghi sta lavorando a una nuova Legge di Bilancio, che potrebbe modificare ulteriormente i termini.

Risparmio energetico: quali sono gli interventi previsti

Nella guida dell’Agenzia delle Entrate intitolata “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” (aggiornata, come detto, al marzo 2019), sono chiariti in maniera ufficiale gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale, come da decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008).

Ecobonus: gli interventi previsti

Gli interventi previsti in ambito Ecobonus, come elencato nella guida dell’Agenzia delle Entrate, sono:

  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria;
  • interventi sull’involucro degli edifici;
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Nella guida si specifica, inoltre, che provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione anche ad altri interventi. Essi sono:

  • acquisto e posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, Enea, alla luce della Legge di Bilancio 2021, ha fornito una tabella, riferita alle condizioni d’accesso alle agevolazioni fiscali previste per il 2020, che sintetizza gli interventi di risparmio energetico incentivabili con gli Ecobonus.

La tabella distingue tra componenti e tecnologie e indica la rispettiva aliquota di detrazione.

Aliquota al 50%

  • serramenti e infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione classe A.

Aliquota al 65%

  • riqualificazione globale dell’edificio;
  • caldaie condensazione classe A+ con sistema termoregolazione evoluto;
  • generatori di aria calda a condensazione;
  • pompe di calore;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • coibentazione involucro;
  • collettori solari;
  • generatori ibridi;
  • sistemi di Building Automation;
  • microgeneratori.

Aliquota al 70%

  • interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente).

Aliquota al 75%

  • interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell’involucro).

Aliquota all’80%

  • interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico).

Aliquota all’85%

  • interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico).

Aliquota al 90%

  • bonus Facciate (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio)

Superbonus: gli interventi previsti

Il Superbonus è uno strumento introdotto col Decreto Rilancio del 19 maggio 2020. Tale strumento ha introdotto un’aliquota di detrazione estesa al 110% per le spese sostenute per determinati interventi di efficientamento energetico.

Gli interventi per i quali il Superbonus prevede l’aliquota al 110%, come elencato in una nuova guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al settembre 2021, si dividono in trainanti e trainati.

Gli interventi trainanti in materia di efficientamento energetico sono 3:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri edilizi;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari oppure sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.

Tali interventi, affinché sia possibile accedere al Superbonus, devono:

  • rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020;
  • assicurare, nel loro complesso (anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici e, eventualmente, dei sistemi di accumulo) il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio oppure, laddove non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Tali interventi sono definiti “trainanti” per un motivo ben preciso: se, contestualmente a essi, si realizzano anche “ulteriori” interventi, sarà possibile portare anche questi ultimi (definiti interventi “trainati”) in detrazione al 110%, rispettando i limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Per “contestualmente” si intende che le date delle spese sostenute per eseguire gli interventi trainati devono essere ricomprese all’interno dell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori necessari alla realizzazione degli interventi trainanti.

Ai fini del Superbonus anche gli eventuali interventi trainati devono assicurare, nel loro complesso (anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo) il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, nel caso ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013 danno diritto al Superbonus a prescindere dagli interventi trainanti, qualora questi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o in conseguenza di particolari regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, purché sia soddisfatto il requisito del miglioramento energetico poc’anzi citato.

Le modalità delle agevolazioni in materia di risparmio energetico

Allo stato attuale, i soggetti beneficiari dei bonus relativi al risparmio energetico possono richiedere le agevolazioni secondo 3 modalità differenti:

  • sfruttare l’agevolazione in dichiarazione dei redditi, ripartendo il bonus in rate annuali di pari importo;
  • ottenere uno sconto in fattura dall’impresa che effettua i lavori (lo sconto consentito ha un importo massimo pari al 100% dei lavori);
  • cedere il credito di imposta a banche, istituti finanziari o fornitori.

Chi può usufruire delle agevolazioni in materia di risparmio energetico

A oggi, possono usufruire delle detrazioni previste in ambito Ecobonus tutti i contribuenti, residenti e non, anche se titolari di reddito d’impresa, possessori a qualsiasi titolo dell’immobile su cui è effettuato l’intervento di risparmio energetico.

Nello specifico, queste agevolazioni sono previste per:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone e di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Dal 2018, inoltre, le detrazioni per tutti i tipi di interventi di efficienza energetica sono previste anche per:

  • gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e gli enti con le medesime finalità sociali, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” (le detrazioni spettano per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica).
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi effettuati su immobili da esse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

È doveroso precisare che, tra le persone fisiche, possono beneficiare dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento;
  • i condòmini (per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali);
  • gli inquilini;
  • chi ha l’immobile in comodato d’uso.

Nel caso in cui sostengano le spese per la realizzazione degli interventi (non effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa), l’agevolazione è estesa anche a:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile e il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile né titolare di un contratto di comodato.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci;
  • le Onlus, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a uso spogliatoio.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari solo nell’ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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