
Ai fini delle imposte dirette, i redditi fondiari sono classificati tra i redditi assoggettati a imposizione diretta. Sono definiti redditi fondiari quelli relativi a terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato, iscritti o iscrivibili all’ufficio catasto, con autonoma attribuzione di rendita. I redditi fondiari sono suddivisi in redditi di terreni (dominicali e agrari) e redditi di fabbricati. In questo articolo trattiamo dei redditi relativi agli immobili delle imprese e dei professionisti, ai fini delle imposte dirette.
Gli immobili delle imprese
Non sono considerati immobili produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli strumentali per l’esercizio di arti/professioni, così come indicato nell’art.43 del TUIR.
Gli immobili che concorrono, anche se in misura differente, alla formazione del reddito d’impresa, arte o professione sono classificati in immobili strumentali (art.43), immobili merce (artt. 57 e 85) e
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