
La distinzione tra fornitura semplice e
fornitura con posa in opera, nelle gare pubbliche,
si riflette direttamente sull’offerta, perché da questa
qualificazione deriva l’obbligo di indicare i costi della
manodopera e, quindi, la permanenza stessa dell’operatore
economico in gara.
Allo stesso modo, anche la gestione delle omissioni
documentali nell’offerta tecnica pone un tema altrettanto
rilevante: capire se si tratti di carenze che incidono solo sul
punteggio oppure di violazioni che mettono in
discussione l’ammissibilità dell’offerta.
Su questo doppio piano – qualificazione
dell’appalto e valore vincolante della lex
specialis – si sviluppa la
sentenza del TAR Lazio, sez. Roma III-quater, 14 aprile 2026, n.
6724, che offre indicazioni utili per stazioni
appaltanti e operatori economici.
Appalti di forniture: il TAR su costi della manodopera e
omissioni nell’offerta tecnica
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di gara per
l’affidamento di una fornitura, aggiudicata con il
criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Il concorrente secondo classificato ha impugnato l’esito della
gara
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