

La stima dei costi della manodopera è un
passaggio tecnico fondamentale per la corretta definizione della
base d’asta nei contratti pubblici, soprattutto nei servizi
ad alta intensità di lavoro.
Ma cosa accade se la Stazione appaltante utilizza tabelle
ministeriali non aggiornate? È legittimo porre a base di gara un
importo inferiore ai livelli minimi retributivi vigenti? Il
parere
ANAC del 14 maggio 2025, n. 193, interviene su un
caso emblematico, ribadendo l’obbligatorietà dell’utilizzo delle
tabelle del Ministero del Lavoro più aggiornate,
in applicazione degli articoli 41, commi 13 e 14
del Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n.
36/2023).
Definizione costi della manodopera: richiamo ANAC alle Stazioni
appaltanti
Nel caso esaminato, una Stazione appaltante aveva bandito una
procedura di gara per l’affidamento di un servizio ad alta
intensità di manodopera e durata pluriennale. A base d’asta era
stato posto un costo della manodopera calcolato secondo
tabelle ministeriali non più vigenti alla data di
indizione della gara. Da qui il dubbio di un
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