
I costi della manodopera devono essere
sottratti dall’importo sul quale applicare il ribasso percentuale?
La previsione secondo cui tali costi non sono soggetti a ribasso
consente al concorrente di formulare lo sconto soltanto sulle altre
componenti dell’appalto?
E ancora, la stazione appaltante può rideterminare la
percentuale dichiarata dall’operatore economico quando questa non
corrisponde al prezzo complessivamente offerto, oppure una simile
operazione determina una modifica inammissibile dell’offerta?
A questi interrogativi ha risposto il Consiglio di Stato, Sez.
V, con la sentenza del 15 luglio
2026, n. 5732, tornando sull’interpretazione dell’art.
41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e sul rapporto
tra costi del personale, base d’asta, ribasso percentuale e
verifica di anomalia.
La decisione ribadisce un principio ormai consolidato nella
giurisprudenza amministrativa: la componente lavoristica deve
essere indicata separatamente ed è assoggettata a una specifica
tutela, ma continua a fare parte dell’importo complessivo sul quale
deve essere calcolato il ribasso, al netto dei soli oneri
della sicurezza.
Costi della manodopera e
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