
Può un operatore economico recuperare, in sede di
giustificazioni dell’anomalia, costi della
manodopera che non erano stati correttamente valorizzati
nell’offerta iniziale, spostandoli successivamente nelle
spese generali?
Secondo il TAR Lazio, sez. Roma, la risposta è
negativa, come si ricava dalla
sentenza del 15 aprile 2026, n. 6769. E la questione
assume un rilievo particolarmente importante perché si inserisce in
uno dei punti più delicati del D.Lgs. n. 36/2023:
il rapporto tra indicazione separata del costo della
manodopera, verifica di anomalia e principio di
immodificabilità dell’offerta. Un tema di particolare
rilevanza soprattutto nei servizi ad alta intensità di lavoro, dove
il costo del personale rappresenta la parte predominante
dell’offerta economica e dove la sostenibilità dell’appalto si
misura spesso sulla correttezza delle voci legate alla
manodopera.
Il tribunale ha costruito una motivazione molto articolata,
nella quale prova anche a chiarire quale sia l’effettiva portata
delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici
rispetto all’impostazione maturata durante
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
