
Quando l’operatore economico indica un CCNL
“vecchio” all’interno della clausola sociale o nelle
giustificazioni, significa automaticamente che sta applicando un
contratto diverso da quello imposto dalla lex
specialis?
E, soprattutto: in questi casi scatta sempre l’obbligo
della dichiarazione di equivalenza delle tutele ex art. 11
del d.lgs. 36/2023, con il conseguente rischio di esclusione?
Infine, fin dove può spingersi il sindacato del giudice
amministrativo quando la contestazione riguarda le
dichiarazioni rese in gara e nella verifica di anomalia, e non
(solo) l’esecuzione del contratto?
A rispondere a queste domande, su uno dei punti più
sensibili del nuovo Codice – il raccordo tra
costo della manodopera, CCNL di riferimento, clausola
sociale e verifica di anomalia – è il Consiglio di
Stato con la sentenza
del 22 dicembre 2025, n. 10201, resa nell’ambito di
una gara ad alta intensità di manodopera.
Se il d.lgs. n. 36/2023 ha rafforzato l’idea che la stazione
appaltante debba presidiare la qualità del lavoro
e
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