
L’offerta economica che superi la base d’asta
complessivamente determinata dalla stazione appaltante deve essere
considerata inammissibile anche quando l’eccedenza riguardi i
costi della manodopera, poiché tali importi
continuano a far parte della base di gara pur
essendo, in linea generale, non soggetti a ribasso.
È questo il principio affermato dal Consiglio di
Stato con la sentenza
1° aprile 2026, n. 2643, che affronta uno dei passaggi
più delicati nella costruzione dell’offerta
economica dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.
36/2023.
La decisione chiarisce infatti il rapporto tra importo soggetto
a ribasso, costi della manodopera e limite massimo
dell’offerta ammissibile, soffermandosi in particolare
sull’interpretazione dell’art. 41, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici e sulle conseguenze derivanti dalla
presentazione di un’offerta superiore all’importo fissato dalla
lex specialis.
Offerta superiore alla base d’asta: il Consiglio di Stato sui costi
della manodopera
La vicenda nasce nell’ambito di una procedura di gara per
l’affidamento di un servizio da aggiudicare con il criterio
dell’offerta
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