

Il calcolo errato dei sosti della manodopera calcolati determina
un importo incongruo della base d’asta e, di conseguenza, mette a
rischio la sostenibilità economica e la remuneratività dell’appalto
da parte dei concorrenti.
Calcolo errato dei costi della manodopera: le conseguenze
Sulla base di questi presupposti ANAC, con il
parere del 21
maggio 2025, n. 202, ha invitato una SA ad
annullare in autotutela una gara per
l’affidamento di un servizio, mettendo in evidenza le criticità
sulla corretta valutazione dei costi della
manodopera, come previsto dagli artt. 41, commi 13
e 14, del d.Lgs. n. 36/2023.
In particolare, un OE ha segnalato l’insostenibilità economica
del servizio, affermando che era richiesta una disponibilità
effettiva H24/365, incompatibile con un’impostazione a “servizio a
chiamata” come specificato nel capitolato d’appalto e che i costi
della centrale operativa, obbligatoriamente
previsti, erano stati totalmente ignorati.
La SA avrebbe infatti effettuato il computo dei costi
esclusivamente sul numero storico delle chiamate, senza considerare
il necessario presidio continuativo con mezzi, personale e
struttura organizzativa.
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