
Quando un operatore economico formula il proprio
ribasso, su quale importo deve parametrarlo? Il
calcolo va effettuato su quello complessivo a base di
gara, oppure su quello depurato dai costi della
manodopera indicati dalla stazione appaltante? E,
soprattutto, come si coordina l’indicazione separata del costo
della manodopera con il meccanismo previsto
dall’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023?
Il tema è uno tra quelli che più frequentemente ritornano
nei contenziosi in materia di appalti pubblici, con incertezze da
parte degli OE (e a volte anche da parte delle SA)
sull’applicazione delle previsioni del nuovo Codice dei
contratti.
Costi della manodopera e importo appalto: il ribasso consentito
nell’offerta
L’art. 41 prevede un duplice obbligo: da un lato quello per la
stazione appaltante di individuare e indicare separatamente i costi
della manodopera; dall’altro, quello per gli operatori economici di
dichiarare in offerta i propri costi del personale. Questo sistema,
concepito per garantire trasparenza, tutela della manodopera e
verificabilità dei minimi salariali, ha però aperto nella prassi un
interrogativo di particolare rilievo: l’indicazione separata
significa che la
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