
Il reato di costruzione abusiva permane fino
all’effettiva ultimazione dei lavori e non può ritenersi consumato
per il solo fatto che l’immobile venga utilizzato, abitato o dotato
di utenze attive.
La permanenza cessa soltanto quando l’attività edilizia illecita
viene definitivamente interrotta o portata a
compimento, e ciò richiede che anche le opere di
rifinitura interne ed esterne – intonaci, infissi, completamenti –
risultino concluse.
Da questo punto di vista, l’utilizzo dell’immobile non
vale come indice di ultimazione.
Costruzione abusiva: la Cassazione sull’estinzione del reato
edilizio
A chiarirlo è la Corte di
Cassazione con la sentenza del 18
novembre 2025, n. 37512, intervenendo sulla richiesta di
annullamento di una condanna per i reati di cui agli artt. 44 lett.
b), 64, 65, 71, 72, 93 e 94, del d.P.R. n. 380/2001 e quindi di
violazione di normativa edilizia e antisismica.
La vicenda prende avvio da un sopralluogo nel 2018, durante
il quale i tecnici comunali avevano trovato un manufatto ancora in
fase di completamento: mancavano intonaci, infissi e gran parte
delle rifiniture interne ed esterne,
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